Art. 1.

      1. Alla formazione del Governo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo vigente alla data della sua entrata in vigore. Sono abrogati il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Governo adegua la struttura e l'organizzazione dei Ministeri secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo in vigore ai sensi del comma 1, entro quattro mesi dalla data della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. A seguito dell'adeguamento di cui al comma 2, il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Viceministri e Sottosegretari, non può essere superiore a cinquanta, scelti nel rispetto dell'equilibrio di genere.